Quando deve essere effettuata la formazione dei lavoratori: guida completa e aggiornata
Introduzione
Negli ultimi anni la normativa italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha chiarito in modo sempre più preciso quando un datore di lavoro è obbligato ad erogare la formazione ai propri lavoratori. Spesso ci sono fraintendimenti su tempistiche, aggiornamenti e situazioni specifiche — questa guida vuol essere una mappa chiara, basata su fonti normative ufficiali, per capire:
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quando esattamente va fatta la formazione;
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quanto frequentemente va aggiornata;
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in quali casi serve una formazione specifica.
Formazione dei lavoratori: cosa dice la normativa
Riferimenti al D.Lgs. 81/2008
- Il principale riferimento è il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (“Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”) che stabilisce gli obblighi generali dei datori di lavoro in tema di prevenzione, protezione, informazione, addestramento e formazione dei lavoratori.
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L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 disciplina la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
Obblighi del datore di lavoro
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Il datore di lavoro è tenuto a garantire la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, anche con riferimento ai rischi specifici presenti nell’azienda.
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La formazione deve avvenire senza oneri economici per il lavoratore, durante l’orario di lavoro.
Diritti e doveri dei lavoratori
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I lavoratori devono essere informati e formati sui rischi connessi al loro lavoro, sulle misure di prevenzione, sull’uso dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), e su procedure da seguire in caso di emergenza.
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Devono avere attestati/documentazione che certifichino la formazione ricevuta. Il datore di lavoro è responsabile di conservare tali registrazioni. (Questo aspetto è implicito grazie agli obblighi di verifica e documentazione previsti dal T.U. e dagli accordi Stato-Regioni.).
Quando deve essere effettuata la formazione dei lavoratori
Le situazioni in cui la formazione deve essere svolta, e quando esattamente.
| Situazione | Tempistica / Termine normativo |
|---|---|
| All’assunzione di un nuovo dipendente | Secondo l’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 81/08, la formazione deve avvenire prima che il lavoratore venga adibito alla mansione, in particolare se ci sono rischi specifici presenti. |
| Cambio mansione | Se il lavoratore è trasferito o cambia compiti con rischi diversi, deve essere formato sui nuovi rischi prima dell’inizio della nuova mansione. |
| Introduzione di nuove attrezzature o tecnologie / modifiche nei processi lavorativi | Quando cambiano le condizioni di lavoro, i rischi, o le modalità operative, è necessario un aggiornamento/formazione specifica per i lavoratori coinvolti. |
| Formazione iniziale generale e specifica | Ogni lavoratore deve ricevere formazione “generale” e “specifica” in base al livello di rischio della sua attività. La formazione generale è comune a tutti; quella specifica è relativa ai rischi del tipo di lavoro. Questo secondo l’Accordo Stato-Regioni e il D.Lgs. 81/08. |
| Aggiornamenti periodici obbligatori | Sono previsti dalla normativa (D.Lgs. 81/08, art. 37) e dalla contrattazione collettiva nazionale. Vedremo nel dettaglio le frequenze più avanti. |
Frequenza e aggiornamenti della formazione
Ogni quanto va ripetuta la formazione
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L’art. 37, comma 11 del D.Lgs. 81/2008 prevede che la formazione, una volta erogata, sia aggiornata periodicamente.
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Le modalità precise (durata, contenuti) possono essere definite da contrattazione collettiva nazionale.
Differenze tra formazione generale e specifica
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Formazione generale: comunemente inerente ai concetti base di rischio, prevenzione, dovere/doveri, organizzazione della sicurezza. Deve essere fornita a tutti i lavoratori.
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Formazione specifica: riguardante i rischi particolari dell’attività lavorativa specifica. Va fatta prima dell’esposizione a tali rischi, e aggiornata se i rischi cambiano.
Validità e scadenza / periodicità
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In molti casi si parla di formazione iniziale “a tempo zero” e poi di aggiornamenti entro quinquennio (ogni 5 anni) per alcuni corsi, ove previsto. Tuttavia, questa periodicità può variare in base al tipo di formazione, al settore, e alla contrattazione collettiva.
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Per esempio, per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), la formazione di base è di almeno 32 ore, comprese le parti sui rischi specifici; l’aggiornamento è annuale, con ore minime che dipendono dal numero dei dipendenti dell’azienda: 4 ore/anno per aziende da 15 a 50 lavoratori, 8 ore/anno per quelle con più di 50.
Conseguenze della mancata formazione
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Rischi per la sicurezza: lavoratori non adeguatamente formati possono non conoscere procedure di prevenzione, usare in maniera errata attrezzature/protezione, aumentando il rischio di infortuni.
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Sanzioni per il datore di lavoro: in base al D.Lgs. 81/08, omettere la formazione obbligatoria può comportare multe, responsabilità civile e penale in caso di incidenti.
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Impatto reputazionale e organizzativo: oltre al rischio legale, può esserci perdita di fiducia, difficoltà assicurative, problemi in caso di controlli degli enti verificatori.
Come organizzare la formazione dei lavoratori in azienda
Scelta degli enti formatori
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Devono essere enti riconosciuti e accreditati secondo le normative regionali e statali.
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Verificare che il corso rispetti contenuti minimi stabiliti dalla normativa (e.g., formazione generale + specifica, rischi specifici).
Corsi online e in presenza
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L’utilizzo della modalità e-learning è ammesso in alcuni casi, ma sempre nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa, dagli accordi Stato-Regioni, e dal CCNL utile al settore.
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Per rischi specifici, mansioni particolari, potrebbe essere richiesta presenza fisica, verifiche pratiche, addestramento diretto.
Documentazione e attestati da conservare
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Ogni corso deve prevedere una verifica dell’apprendimento, e alla fine rilasciare un attestato che indichi contenuti, durata, data, ente erogatore.
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Il datore di lavoro deve conservare la documentazione che attesti l’avvenuta formazione e aggiornamento, anche per ispezioni.
In sintesi:
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La formazione dei lavoratori deve essere effettuata prima che il dipendente inizi la mansione che comporta rischi specifici, all’assunzione, al cambio mansione o all’introduzione di nuovi strumenti/tecnologie.
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È necessario espletare anche la formazione generale, specifica e gli aggiornamenti periodici stabiliti per legge.
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Il mancato adempimento espone a sanzioni civili/penali e a un rischio operativo e umano non trascurabile.
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